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Assicurazione Sanitari
Il DDL Gelli stabilisce
ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in strutture o in enti privati provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione” (art. 10 c. 3).
Quindi, l’assicurazione è obbligatoria per tutti i professionisti sanitari operanti in strutture pubbliche e private. Questo obbligo permette alla struttura sanitaria di poter esercitare la rivalsa nei confronti del professionista in caso di colpa grave 8 art. 9).
Il DDL chiarisce che
la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua” ( art. 9 c. 5). Pertanto, tutti i professionisti sanitari di strutture pubbliche e private dovranno procedere ad assicurarsi in caso di rivalsa per colpa grave.
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